L’INPS, con messaggio n. 1841 del 27/04/16, chiarisce i termini di presentazione della domanda di assegno integrativo spettante ai lavoratori in mobilità:
L’assegno integrativo spetta al lavoratore in mobilità che accetti un’offerta di lavoro, a tempo pieno e indeterminato, comportante l’inquadramento in un livello retributivo inferiore a quello corrispondente alle mansioni svolte nel precedente rapporto di lavoro, sempre a tempo indeterminato, e conclusosi con il collocamento in mobilità.
Il predetto assegno è pari alla differenza tra i corrispondenti livelli retributivi previsti dei contratti collettivi nazionali di lavoro e può essere erogato per un periodo massimo di 12 mesi.
La prestazione è erogata a domanda che deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di inizio del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Si tratta di termine perentorio, allo spirare del quale, la domanda non può essere accolta