Assunzione Stanieri: chiarimenti ministeriali per le modalità operative


Assunzione Stranieri: modalità operative

click day per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro si avvicinano e arriva la consueta Circolare congiunta dei Ministeri coinvolti a fornire istruzioni operative ricordando le date, le modalità operative, l’obbligo di asseverazione e di verifica di indisponibilità.  Per procedere con le assunzioni di stranieri extra UE, non residenti nel territorio nazionale, i datori di lavoro interessati potranno utilizzare  le procedure di immigrazione stabilite per il triennio 2023 – 2025 dal DPCM 27 settembre 2023. La Circolare congiunta Min. Int., Min. Lav., Min. Agr., Min. Tur. 27 ottobre 2023 n. 307 (prot. 0005969) nel  fornire dettagliate istruzioni operative, ripercorre le varie quote previste per l’anno 2023 nei singoli settori per cui sono previste, indicando  le condizioni necessarie per la presentazione di domanda di nulla osta al lavoro, da cui prende avvio la procedura di immigrazione che propedeutica all’assunzione del cittadino straniero. Insieme agli ingressi entro le quote, la Circolare  fornisce indicazioni anche in relazione agli ingressi fuori dalle quote per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, previsti per i cittadini di Paesi con i quali l’Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio, nonché di coloro che hanno completato programmi di formazione professionale e civico-linguistica all’estero.

Modalità di presentazione delle istanze

la presentazione delle domande, come per gli anni precedenti, può avvenire in bozza precompilando l’istanza dalle ore 9.00 del 30 ottobre 2023 e fino al 26 novembre 2023, attraverso l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda disponibile sul portale https://portaleservizi.dlci.interno.it. Il sistema è disponibile con orario 8.00 – 20.00 tutti i giorni della settimana, sabati e domeniche compresi.

La precompilazione consentirà un più celere invio della domanda il giorno del click day, consentendo di acquisire un certo vantaggio perché il sistema attribuisce le quote  in base alla data e ora di ricezione della domanda.

Le istanze possono essere trasmesse, in via definitiva, esclusivamente con le consuete modalità telematiche a decorrere:

  • dalle ore 9.00 del 2 dicembre 2023 per gli ingressi per lavoro non stagionale di lavoratori subordinati cittadini, di cui all’art. 6 c. 3 lett. a) DPCM 27.9.23, ossia dei cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina;
  • dalle ore 9.00 del 4 dicembre 2023 per lavoratori subordinati non stagionali cittadini di altri Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria;
  • dalle ore 9.00 del 12 dicembreper gli ingressi per lavoro stagionale di cui all’art. 7 del DPCM 27.9.23

Tutte le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2023, ferma restando la verifica della disponibilità delle quote. Nel caso l’istanza non rientrasse in quota in base all’ordine cronologico di presentazione, il datore di lavoro visualizzerà sul portale ALI l’avviso che la pratica risulta non in quota momentaneamente.

Nel caso in cui al momento  della compilazione della domanda non siano disponibili i documenti richiesti, dovranno essere caricate altrettante dichiarazioni di impegno a produrre la documentazione mancante. La documentazione in tal caso sarà richiesta dallo Sportello Unico in fase di istruttoria.

Verifica di indisponibilità

La presentazione di domanda di nulla osta all’assunzione, di un cittadino straniero non residente, è subordinata alla preliminare verifica di indisponibilità, sul territorio nazionale, di un altro lavoratore in grado di coprire il ruolo ricercato.

La verifica deve essere eseguita presso il competente Centro per l’impiego, attraverso la presentazione del modello di richiesta di personale predisposto dall’ANPAL (reperibile sul sito istituzione dell’ANPAL). Il datore di lavoro è tenuto ad allegare all’istanza di nulla osta al lavoro il modello di autocertificazione allegato alla circolare in commento, quale dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà della verifica espletata.

La verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale non è richiesta ai fini dell’istanza di nulla osta al lavoro per l’ingresso di lavoratori stagionali, di cui all’art. 24 del TUI, nei settori agricolo e turistico-alberghiero.

Asseverazione da parte dei consulenti

In via esclusiva ai professionisti iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, che hanno comunicato agli ispettorati del lavoro di prestare assistenza in materia di lavoro, sono demandate le verifiche circa la presenza dei requisiti per l’assunzione nell’ambito del lavoro subordinato, anche nel settore dell’assistenza familiare, in precedenza rimesse agli Ispettorati del lavoro sono demandate, ai sensi dell’art. 24-bis del TUIA seguito di un esito positivo delle verifiche dei professionisti , viene rilasciata apposita asseverazione, secondo le linee guida emanate dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con circolari n. 3/2022 e 2066/2023). L’asseverazione dovrà essere allegata all’istanza di nulla osta.

Circ. congiunta Min. Lav. e Min. Int. 27 ottobre 2023