Bonus baby sitting, domanda INPS al via
Beneficiari, cumulabilità, moduli e domanda: primi chiarimenti INPS sul bonus baby sitter introdotta da Cura Italia in alternativa al congedo parentale straordinario.
Il bonus baby sitting da 600 euro previsto dal decreto Cura Italia (comma 8 dell’articolo 23 del dl 18/2020) per genitori con figli fino a 12 anni in considerazione della chiusura della scuole, spetta a tutte le tipologie di lavoratori del privato ed anche ai professionisti, previa autorizzazione delle rispettive casse previdenziali. La procedura per la presentazione delle domande è già attiva.
Congedi straordinari Coronavirus: la guida INPS
24 Marzo 2020Coloro che in alternativa avrebbero anche diritto al congedo parentale straordinario di 15 giorni, previsto sempre dal dl Cura Italia con le misure economiche sul Coronavirus, devono scegliere fra i due benefici, che non sono cumulabili fra loro. In entrambi i casi, il beneficio non spetta nel caso in cui l’altro genitore sia disoccupato, non lavoratore o percepisca strumenti di sostegno al reddito.
Sono le precisazioni INPS sul bonus previsto dal comma 8 dell’articolo 23 del dl 18/2020:
Beneficiari
Decreto Marzo: elenco misure di sostegno per lavoratori e aziende
17 Marzo 2020Il voucher baby sitting arriva fino a un massimo di 600 euro a famiglia, spetta a dipendenti del privato, collaboratori iscritti alla gestione separata INPS, lavoratori autonomi (iscritti all’INPS o ad altre casse, in quest’ultimo caso subordinatamente alla comunicazione da parte di queste ultime sul numero dei beneficiari).
Ne hanno diritto anche alcune categorie di dipendenti pubblici del settore sanitario e della sicurezza, per i quali può arrivare fino a mille euro: medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica, operatori sociosanitari, personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il bonus è cumulabile con i giorni di permesso retribuito per legge 104, estesi dal decreto (che concede 12 giorni in più fra marzo e aprile, da sommare ai tre giorni al mese ordinariamente previsti). E con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.
Regole sui minori
I figli devono avere al massimo 12 anni, mentre non c’è limite di età nel caso in cui invece abbiano un handicap in condizione di gravità (sempre che i figli siano iscritti a scuola oppure siano ospitati in centri diurni a carattere assistenziale). Il bonus spetta anche ai genitori affidatari. In presenza di più figli, si può “spacchettare” il bonus (il cui tetto massimo rimane fisso a 600 o mille euro), così da poter utilizzare il Libretto Famiglia per pagare eventualmente due o più differenti servizi di baby sitting. In caso di genitori che non fanno parte dello stesso nucleo familiare, il beneficio deve essere richiesto ed erogato in favore del soggetto che convive con il minore.
Compilazione domanda
La domanda può essere presentata avvalendosi di una delle seguenti tre modalità:
- Online su portale INPS al percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby sitting”;
- Per telefono chiamando il contact center dal numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento);
- Dal patronato attraverso i loro servizi gratuiti.
Erogazione Bonus su Libretto Famiglia
Chi non ha ancora il libretto famiglia, può registrarsi nell’apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali > “Libretto Famiglia link”. Devono registrarsi sulla piattaforma dell’INPS dedicata alle Prestazioni occasionali non soltanto gli utilizzatori (genitori) del bonus ma anche coloro che prestano i servizi (baby sitter). Anche in questo caso, la registrazione si può fare direttamente online con proprie credenziali, per telefono tramite contact center o ricorrendo ad intermediari. Fondamentale compilare correttamente i campi relativi alle modalità di pagamento delle prestazioni (fornendo anche l’IBAN).
Il genitore beneficiario dovrà procedere alla appropriazione telematica del bonus per l’acquisto dei servizi di baby-sitting, entro 15 giorni solari dalla comunicazione di accoglimento della domanda, tramite i canali telematici indicati nella domanda stessa (SMS, indirizzo mail o PEC).
A seguito di questo passaggio, si potrà visualizzare nel “portafoglio elettronico” l’importo concesso e utilizzarlo per pagare il servizio di baby sitting, dandone comunicazione. Le prestazioni inserite entro il 3 del mese successivo a quello in cui si sono svolte andranno in pagamento il 15 del mese stesso, tramite accredito sullo strumento di pagamento indicato all’atto della registrazione.
Pagamento
Al momento dell’inserimento della prestazione, si indica “Bonus Covid 19” per il pagamento della prestazione e, come tipologia di attività “Acquisto di servizi di baby-sitting (DL 18/2020 – Misure COVID 19)”.
Le prestazioni vengono remunerate con titoli da 10 euro l’ora (o suoi multipli), per cui l’importo del bonus deve essere necessariamente a tale valore o suoi multipli (fino a un massimo di 600 0 di 1.000 euro, a seconda della categoria di appartenenza del genitore richiedente il bonus).
Limitatamente a questo bonus, il prestatore di lavoro occasionale potrà essere lo stesso soggetto con il quale l’utilizzatore abbia già in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato. In tal caso, l’utilizzatore potrà avvalersi del bonus per la remunerazione delle ore aggiuntive svolte dal medesimo lavoratore già assunto con mansioni di lavoro domestico e per l’assistenza e sorveglianza dei minori.
Comunicazioni
Potranno essere remunerate tramite Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020, per tutto il periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici. Le prestazioni svolte nel periodo sopra indicato potranno essere comunicate dal genitore sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro la data del 31 dicembre 2020.