CIG E ASSEGNO ORDINARIO: chi ne ha diritto e come fare la domanda

Chi può fare la domanda con la causale ” Covid -19 nazionale”.

1) cassa integrazione ordinaria COVID-19:

  • imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di istallazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
  • cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate nel Decreto del Presidente della Repubblica 30/04/1970, n.602;
  • imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
  • cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminati;
  • imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei films e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
  • imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
  • imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
  • imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
  • imprese addette all’armamento ferroviario;
  • imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
  • imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
  • imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e/o di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione. 

E’ previsto, inoltre, per le imprese che alla data  del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, di sospendere il programma di CIGS e accedere alla CIGO, qualora rientrino tra le categorie di imprese assicurate anche alle integrazioni salariali ordinarie e avvalendosi delle stesse agevolazioni previste per la CIGO richiesta in via diretta.

2) Assegno ordinario COVID-19.

E’ una prestazione di integrazione salariale erogata, nei casi di sospensione o riduzione del’attività lavorativa, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà di integrazione salariale.

Ne possono beneficiare:

  • lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, impiegati presso datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti;
  • lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, esclusi i dirigenti, se non diversamente specificato dai regolamenti dei rispettivi fondi;
  • i datori di lavoro che hanno in corso un assegno di solidarietà possono accedere al trattamento anche per gli stessi lavoratori già beneficiari dell’assegno di solidarietà, a copertura delle ore di lavoro residue che non possono essere prestate per sospensione totale delle attività.

3) Semplificazione procedura

per la CIGO e l’Assegno Ordinario i datori di lavoro sono dispensati:

-dal procedimento di informazione e consultazione sindacale richiesto, in via generale, nei casi di sospensione o riduzione dell’attività produttiva e in base aal quale l’impresa è tenuta a comunicare preventivamente, alle rappresentanze sindacali, le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati 8 ex art. 14 del D.lgs. 148/2015), fermi restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti in via telematica entro tre gioirni successivi a quello della richiesta;

-dai limiti temporali previsti per la domanda del trattamento ordinario di integrazione salariale, che va presentata entro 15 giorni dall’inizio della sospensione, o per quella di assegno ordinario, non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa eventualmente programmata ( ex artt 15, c. 2, e 30, v. 2, del medesimo D,Lgs. 148/2015;

-dal pagamento del contributo addizionale.

In aggiunta:

per la cassa integrazione non si tiene conto delle 52 settimane nel biennio mobile – dei 24 mesi nel quinquennio mobile ( 30 per le imprese del settore edilizia e lapideo) -1/3 delle ore lavorabili.

per l’assegno ordinario non si tiene conto delle 52 settimane nel biennio mobile – delle 26 settimane nel biennio mobile per il Fondo di integrazione salariale ( FIS ) -del 1/3 delle ore lavorabili- del tetto contributivo aziendale ( per l’assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale ).

Per entrambe le prestazioni, i periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste, e non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020.

Come fare la domanda

L’INPS, con messaggio n. 1321 del 2020, ha reso noto che le domande per accedere alle prestazioni di CIGO e di assegno ordinario con causale ” COVID-19 nazionale” sono disponibili:

  • nel portale INPS, www.inps.it, nei Servizi online accessibili per la tipologia di utente ” Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce ” Servizi per aziende e consulenti, opzione” CIG e Fondi di solidarietà”.
  • nel portale ” Servizi per le aziende ed i consulenti, con le consuete modalità.

Invio delle domande

Le domande vanno inviate telematicamente

  • entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa;
  • per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020;
  • per una durata massima di 9 settimane.

Il termine di presentazione delle domande decorre:

  • dal 23 marzo 2020, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 23 marzo ( data di pubblicazione del messaggio INPS prima richiamato).
  • dalla data di inizio dell’evento di sospensione dell’attività lavorativa, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dal 24 marzo 2020.

Modalità di pagamento

 

oltre all’ordinaria modalità di erogazione delle prestazioni tramite conguaglio su UNIEMENS, è possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa.