Cumulabilità dei trattamenti pensionistici c.d. quota 100 i con redditi da lavoro autonomo – Circ. INPS n. 41 del 19/03/200

Articolo 1, comma 6, del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, relativo alle misure straordinarie per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario. Cumulabilità dei trattamenti pensionistici c.d. quota 100 i con redditi da lavoro autonomo

 1. Premessa

 

Il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”, prevede misure straordinarie per l’assunzione di medici specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario.

Il decreto-legge è entrato in vigore il 10 marzo 2020.

L’articolo 1, comma 6, del citato decreto stabilisce che “fino al 31 luglio 2020, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in deroga all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, verificata l’impossibilità di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei in graduatorie in vigore, possono conferire incarichi di lavoro autonomo, con durata non superiore ai sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza a personale medico e a personale infermieristico, collocato in quiescenza, anche ove non iscritto al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con il decreto di cui all’articolo 17. Agli incarichi di cui al presente comma non si applica l’incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico di cui all’articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Con la presente circolare si forniscono le prime indicazioni operative, nonché le indicazioni sulla corretta gestione dell’iter istruttorionei confronti del personale medico ed infermieristico, titolare di un trattamento pensionistico c.d. quota 100, di cui all’articolo 14 del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019.

Poiché le misure descritte potranno essere suscettibili di ulteriori modifiche e integrazioni, si fa riserva di fornire con successivi messaggi ulteriori istruzioni di natura amministrativa e procedurale.

 

2. Ambito di applicazione

 

Ai sensi dell’articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, la pensione c.d. quota 100 non è cumulabile, dal primo giorno della decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui (cfr. la circolare n. 11 del 29 gennaio 2019, paragrafo 1.2).

Per effetto di quanto dispone l’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 6, del decreto-legge in commento, nei confronti del personale medico e di quello infermieristico, già titolare di trattamento pensionistico c.d. quota 100, al quale sono stati conferiti incarichi di lavoro autonomo previsti dall’articolo 1 del medesimo decreto-legge per fare fronte all’emergenza COVID-19, non trovano applicazione le disposizioni in materia di incumulabilità tra la pensione e il relativo reddito da lavoro autonomo.

Ai fini della cumulabilità, si fa presente che il reddito da lavoro autonomo per il quale non opera il divieto di cumulo deve riferirsi esclusivamente all’attività lavorativa di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 14 del 2020, la cui durata non deve essere superiore ai sei mesi e comunque entro il termine dello stato di emergenza.

La disposizione in materia di cumulabilità tra pensione e reddito da lavoro autonomo trova applicazione esclusivamente nei confronti dei titolari di pensione c.d. quota 100, stante lo specifico richiamo effettuato dal citato articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 14 del 2020.

 

3. Comunicazione all’INPS

 

Al fine di erogare senza soluzione di continuità il trattamento pensionistico c.d. quota 100 in presenza di redditi da lavoro autonomo connessi agli incarichi conferiti in virtù di quanto disposto dall’articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 14 del 2020, gli interessati sono tenuti a comunicare alle Strutture Inps, competenti territorialmente, attraverso gli indirizzi di posta elettronica istituzionale o di posta elettronica certificata delle medesime, di avere ripreso l’attività lavorativa in forma autonoma per emergenza COVID-19, indicando la durata del relativo incarico.

Al termine dello stato di  emergenza sanitaria, gli interessati dovranno integrare tale comunicazione trasmettendo il Modulo “AP139”[1]– compilando, in particolare, la sezione 4, dedicata alle fattispecie reddituali cumulabili in virtù di espressa deroga normativa, con l’indicazione “Emergenza COVID-19” nel campo relativo all’attività lavorativa – unitamente alla documentazione attestante il conferimento dell’incarico ai sensi della richiamata normativa, secondo le indicazioni contenute nella circolare n. 117 del 9 agosto 2019 e le modalità di dichiarazione di cui al messaggio n. 54 del 9 gennaio 2020.

 

 

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele