INDICE
1. Indennità liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa 2. Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO 3. Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali 4. Indennità ai lavoratori del settore agricolo 5. Indennità lavoratori dello spettacolo 6. Presentazione della domanda delle prestazioni di cui al decreto-legge n. 18/2020 7. Incumulabilità ed incompatibilità tra le indennità di cui al decreto-legge n. 18/2020 e altre prestazioni previdenziali. Regime delle compatibilità 8. Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell’anno 2020 9. Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL 10. Istruzioni contabili e fiscali.
1. Indennità liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, all’articolo 27, comma 1, prevede una indennità a favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data.
In particolare, l’indennità di cui al richiamato articolo 27, comma 1, è rivolta ai liberi professionisti, titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. I predetti soggetti, ai fini dell’accesso all’indennità di cui trattasi non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie.
La predetta indennità di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020 è altresì riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla medesima data del 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, non titolari di trattamento pensionistico diretto e non iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie. I collaboratori coordinati e continuativi destinatari della disposizione in argomento devono, quindi, essere iscritti in via esclusiva alla Gestione separata con il versamento dell’aliquota contributiva in misura pari, per l’anno 2020, al 34,23%.
Per i lavoratori come sopra individuati è prevista la corresponsione di una indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro. Detta indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
Il comma 2 del citato articolo 27 prevede che l’indennità in questione è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio e garantisce il rispetto del limite di spesa nelle modalità ivi previste, comunicando i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze.
2. Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO
L’articolo 28, comma 1, del citato decreto-legge n. 18/2020 prevede una indennità a favore dei lavoratori iscritti alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Nell’ambito di applicazione sono ricomprese le figure degli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola, nonché i coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome.
La prestazione è riconosciuta alle categorie di lavoratori di cui sopra, a condizione che non siano titolari di trattamento pensionistico diretto e che non siano iscritti, al momento della presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Tra i beneficiari sono compresi anche i soggetti obbligatoriamente iscritti alla gestione autonomi commercianti oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l’Enasarco.
Per i lavoratori come sopra individuati è prevista la corresponsione di una indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro. Detta prestazione non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
Il comma 2 del citato articolo 28 prevede che l’indennità in questione è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio e garantisce il rispetto del limite di spesa nelle modalità ivi previste, comunicando i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze.
3. Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali
L’articolo 29, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020 prevede una indennità per il mese di marzo 2020 a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
In particolare, la citata disposizione normativa è rivolta ai lavoratori dipendenti con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del predetto decreto-legge, che non siano titolari di trattamento pensionistico diretto e che alla data del 17 marzo 2020 non abbiano in essere alcun rapporto di lavoro dipendente.
Per i lavoratori come sopra individuati è prevista la corresponsione di una indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. Detta prestazione non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
Fermi restando i requisiti legislativamente individuati, come sopra esposti, si precisa che l’indennità in argomento è rivolta esclusivamente ai lavoratori con qualifica di stagionali, il cui ultimo rapporto di lavoro sia cessato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che detta cessazione sia avvenuta con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, come individuati nelle tabelle sotto riportate.
Trattandosi, infatti, di una disposizione applicabile esclusivamente ad una specifica categoria di lavoratori, si è reso necessario individuare in via preliminare le attività economiche di interesse e la categoria di lavoratori destinatari della predetta indennità.
A tal fine – tenuto conto che l’Istituto, cui l’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, attribuisce la titolarità della classificazione previdenziale dei datori di lavoro, provvede all’inquadramento aziendale attraverso l’assegnazione di un Codice Statistico Contributivo (CSC) che identifica il settore di riferimento in relazione all’attività effettivamente esercitata dall’azienda – sono stati individuati, in base alla catalogazione ISTAT di cui alla Tabella ATECO 2007, i codici CSC associabili alle attività inerenti ai settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali.
In relazione a quanto precede, si riportano di seguito le tabelle che indicano le attività economiche riconducibili ai settori del turismo e degli stabilimenti termali.
Il comma 2 del citato articolo 29 prevede che l’indennità in questione è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 103,8 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio e garantisce il rispetto del limite di spesa nelle modalità ivi previste, comunicando i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze.
4. Indennità ai lavoratori del settore agricoloTra le misure adottate per il sostegno ai lavoratori a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il decreto-legge n. 18/2020, all’articolo 30, prevede il riconoscimento di una indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro, in favore degli operai agricoli a tempo determinato. Nell’ambito di applicazione rientrano anche le figure equiparate di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334 (piccoli coloni e compartecipanti familiari).
L’indennità, che non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR, può essere riconosciuta, previa domanda, ai menzionati lavoratori agricoli, purché abbiano svolto nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo e purché non siano titolari di trattamento pensionistico diretto. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
L’indennità in parola è erogata, nel limite di spesa di 396 milioni di euro per l’anno 2020, dall’INPS, ch provvede al monitoraggio e garantisce il rispetto del limite di spesa nelle modalità ivi previste, comunicando i risultati al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
5. Indennità lavoratori dello spettacolo
L’articolo 38, comma 1, del decreto-legge in esame prevede una indennità a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo.
Possono accedere alla prestazione di cui al citato articolo 38, comma 1, i lavoratori iscritti al predetto Fondo, non titolari di trattamento pensionistico diretto, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 allo stesso Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, da cui deriva nel medesimo anno 2019 un reddito non superiore a 50.000 euro.
I predetti lavoratori, inoltre, ai fini dell’accesso all’indennità in questione, non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020, di entrata in vigore del decreto-legge n. 18/2020.
Per i lavoratori come sopra individuati è prevista la corresponsione di una indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro. Detta prestazione non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.
Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
Il comma 2 del citato articolo 38 prevede che l’indennità in questione è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 48,6 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio e garantisce il rispetto del limite di spesa nelle modalità ivi previste, comunicando i risultati di tali attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze.
6. Presentazione della domanda delle prestazioni di cui al decreto-legge n. 18/2020
I lavoratori potenziali destinatari delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge n. 18/2020, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica. A tal fine, stante il carattere emergenziale delle prestazioni in commento, i potenziali fruitori possono accedere al servizio dedicato con modalità di identificazione più ampie e facilitate rispetto al regime ordinario, utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS.
In sintesi, le credenziali di accesso ai servizi per le nuove prestazioni sopra descritte sono attualmente le seguenti:
Qualora i potenziali fruitori delle citate indennità non siano in possesso di una delle predette credenziali, è possibile accedere ai relativi servizi del portale Inps in modalità semplificata, per compilare e inviare la domanda on line, previo inserimento della sola prima parte del PIN dell’Inps, ricevuto via SMS o e-mail subito dopo la relativa richiesta del PIN (cfr. il messaggio n. 1381/2020).
In alternativa al portale web, le stesse tipologie di indennità una tantum, di cui alla presente circolare, possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente), oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). Anche in questo caso, il cittadino può avvalersi del servizio in modalità semplificata, comunicando all’operatore del Contact Center la sola prima parte del PIN.
Il rilascio del nuovo servizio verrà comunicato con apposito messaggio di prossima pubblicazione.
Le tipologie di indennità una tantum sono specificate nella scheda informativa “INDENNITA’ COVID-19” presente sul sito internet dell’INPS.
7. Incumulabilità ed incompatibilità tra le indennità di cui al decreto-legge n. 18/2020 e altre prestazioni previdenziali. Regime delle compatibilità
L’articolo 31 del decreto-legge n. 18/2020 dispone che le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del medesimo decreto non sono tra esse cumulabili e che le stesse non sono altresì riconosciute ai percettori del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Le indennità in esame sono altresì incompatibili con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative della stessa, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ed al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché con l’indennità di cui all’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e ss.mm.ii. (c.d. Ape sociale).
Le indennità di cui ai predetti articoli 27, 28, 29, 30 e 38 sono anche incompatibili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
L’indennità di cui all’articolo 27, a favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA e dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, è compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione DIS-COLL. Pertanto, i collaboratori coordinati e continuativi possono accedere, in presenza di cessazione involontaria del rapporto di collaborazione e degli ulteriori requisiti legislativamente previsti, alla prestazione DIS-COLL indipendentemente dalla fruizione della indennità di cui all’articolo 27 del citato decreto-legge.
L’indennità di cui all’articolo 29, a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, nonché l’indennità di cui all’articolo 38, a favore dei lavoratori dello spettacolo, sono compatibili e cumulabili con l’indennità di disoccupazione NASpI. Pertanto, i lavoratori stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali ed i lavoratori dipendenti dello spettacolo possono accedere, in presenza di cessazione involontaria del rapporto di lavoro e degli ulteriori requisiti legislativamente previsti, alla prestazione NASpI indipendentemente dalla fruizione delle indennità di cui agli articoli 29 e 38 del decreto-legge n. 18/2020.
Infine, in analogia a quanto previsto per la prestazione di disoccupazione NASpI, le indennità di cui ai richiamati articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge n. 18/2020 sono compatibili e cumulabili con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale – di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 – nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.
8. Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell’anno 2020
Il decreto-legge n. 18/2020, all’articolo 32, dispone la proroga dei termini di presentazione delle domande di indennità di disoccupazione agricola.
Tale disposizione stabilisce, infatti, che per le domande di disoccupazione agricola in competenza 2019 da presentarsi nell’anno 2020, il termine di presentazione di cui all’articolo 7, comma 4, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è prorogato al 1° giugno 2020. Pertanto, le domande di disoccupazione agricola saranno considerate validamente presentate anche dopo il 31 marzo 2020 e fino al giorno 1° giugno 2020, ferma restando l’ordinaria trattazione di quelle presentate entro il 31 marzo 2020.
Lo slittamento dei termini di presentazione non influisce sulle modalità di definizione delle domande già in uso, poiché la campagna di liquidazione avrà inizio, comunque, non appena saranno disponibili per la liquidazione i dati contributi e retributivi derivanti dalle denunce aziendali.
Nulla cambia rispetto alle indicazioni precedentemente fornite per quanto riguarda la decorrenza degli interessi legali in caso di ritardata liquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola.
In particolare, gli interessi legali, laddove spettanti, decorreranno:
– per le domande presentate entro il 31 marzo 2020, dal 121° giorno successivo alla pubblicazione degli Elenchi nominativi dei lavoratori agricoli (31 marzo), secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 784, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
– per le domande presentate dal 1° aprile 2020 e fino al 1° giugno 2020, dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda, ai sensi dell’articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall’articolo 1, comma 783, della legge n. 296/2006 citata.
Si precisa, al riguardo, che il suddetto articolo 16 della legge n. 412/1991, come modificato dall’articolo 1, comma 783, della legge n. 296/2006, stabilisce che il decorrere dei termini per la corresponsione degli interessi legali è comunque subordinato alla completezza della domanda.
9. Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL
Il medesimo decreto-legge n. 18/2020, all’articolo 33, comma 1, dispone anche la proroga dei termini di presentazione delle domande di indennità NASpI e DIS-COLL.
La norma sopra richiamata prevede infatti, in deroga alle previsioni di cui agli articoli 6, comma 1, e 15, comma 8, del decreto legislativo n. 22/2015, che il termine di 68 giorni – legislativamente previsto a pena di decadenza per la presentazione delle domande di NASpI e di DIS-COLL – è prorogato di ulteriori 60 giorni, con il conseguente ampliamento del termine ordinario da 68 giorni a 128 giorni, decorrente dalla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
La suddetta proroga del termine di presentazione delle domande di indennità NASpI e DIS-COLL è prevista per gli eventi di cessazione involontaria dei rapporti di lavoro intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.
Si precisa, pertanto, che le prestazioni in argomento spettano a decorrere:
In ragione della previsione di cui al comma 1 del citato articolo 33, pertanto, le domande riferite ad eventi di cessazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2020 che fossero state, nel frattempo, respinte perché presentate fuori termine (oltre il sessantottesimo giorno), devono essere riesaminate d’ufficio in attuazione delle disposizioni normative precedentemente illustrate.
Il comma 3 del medesimo articolo 33del decreto-legge n. 18/2020 stabilisce, inoltre, che sono ampliati di sessanta giorni anche i termini previsti dal decreto legislativo n. 22/2015:
– per la presentazione delle domande di incentivo all’autoimprenditorialità previsto dall’articolo 8, comma 3; – per la dichiarazione di reddito annuo presunto, prevista dall’articolo 9, commi 2 e 3, cui è tenuto il lavoratore nel caso in cui, nel periodo in cui percepisca la NASpI, instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito corrisponda a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del TUIR, ai fini della conservazione del diritto alla NASpI; – per la dichiarazione di reddito annuo presunto, prevista dall’articolo 10, comma 1, cui è tenuto il lavoratore nel caso in cui, nel periodo in cui percepisca la NASpI, intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del TUIR, ai fini della conservazione del diritto alla NASpI; – per la dichiarazione di reddito annuo presunto, prevista dall’articolo 15, comma 12, cui è tenuto il beneficiario di DIS-COLL che intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del TUIR, ai fini della conservazione del diritto alla DIS-COLL.
In ragione della previsione di cui al comma 2 del citato articolo 33, pertanto, le domande di incentivo all’autoimprenditorialità (NASpI in forma anticipata) presentate per attività lavorativa autonoma avviata a fare data dal 1° gennaio 2020 e che sono state respinte per decorrenza del termine di trenta giorni previsto a pena di decadenza dall’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 22/2015, devono essere riesaminate d’ufficio in attuazione delle richiamate disposizioni normative.
Si precisa altresì che le prestazioni di NASpI e DIS-COLL che sono state poste in decadenza per il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 9, commi 2 e 3, all’articolo 10, comma 1, e all’articolo 15, comma 12, del predetto decreto legislativo n. 22/2015, devono essere riesaminate d’ufficio qualora l’attività lavorativa per la quale è richiesta la comunicazione del reddito annuo presunto sia stata intrapresa a fare data dal 1° gennaio 2020.
10. Istruzioni contabili e fiscali
Gli oneri per le indennità previste dagli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, saranno rilevati nell’ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – contabilità separata – Gestione degli oneri per il mantenimento del salario (GAU).
Tali indennità verranno poste in pagamento direttamente ai beneficiari, utilizzando la procedura “pagamenti accentrati”. A tale fine, si istituiscono i seguenti conti:
GAU30252 – per le indennità corrisposte ai professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 27 D.L. 17 marzo 2020, N. 18; GAU30253 – per le indennità corrisposte ai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO ai sensi dell’art. 28 D.L. 17 marzo 2020, N. 18; GAU30254 – per le indennità corrisposte ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali ai sensi dell’art. 29 D.L. 17 marzo 2020, N. 18; GAU30255 – per le indennità corrisposte ai lavoratori del settore agricolo ai sensi dell’art. 30 D.L. 17 marzo 2020, N. 18; GAU30256 – per le indennità corrisposte ai lavoratori dello spettacolo ai sensi dell’art. 38 D.L. 17 marzo 2020, N. 18. I debiti per le suddette indennità dovranno essere imputati al conto di nuova istituzione: GAU10250 – debiti per le indennità di cui agli articoli 27,28,29,30,38 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
La procedura gestionale che consente la liquidazione degli assegni ai beneficiari, tramite la struttura in uso dei pagamenti accentrati, effettuerà sulla contabilità di Sede la scrittura contabile (tipo operazione “PN”):
GAU302XX A GAU10250.
La predisposizione del lotto di pagamento sulla contabilità di Direzione generale consentirà la preacquisizione del corrispondente ordinativo di pagamento al conto di interferenza in uso GPA55170, che permetterà, successivamente, la chiusura del debito del conto GAU10250 sulla contabilità di Sede con l’operazione tipizzata “NP”.
Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine, andranno rilevati sulla contabilità di Direzione generale al conto d’interferenza GPA55180, da parte della procedura automatizzata che gestisce i riaccrediti da Banca d’Italia.
La chiusura del conto d’interferenza, sulla Sede interessata, avverrà in contropartita del conto in uso GPA10031, assistito da partitario contabile, con l’indicazione del codice bilancio di nuova istituzione: “3218 – Somme non riscosse dai beneficiari – indennità una tantum – emergenza COVID-19 di cui agli art. 27,28,29,30,38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – GAU”.
Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate, si istituiscono i conti:
GAU24252 – per il recupero e il rentroito delle indennità corrisposte ai professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 27 D.L. 17 marzo 2020, N. 18; GAU24253 – per il recupero e il rentroito delle indennità corrisposte ai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO ai sensi dell’art. 28 D.L. 17 marzo 2020, N. 18; GAU24254 – per il recupero e il rentroito delle indennità corrisposte ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali ai sensi dell’art. 29 D.L. 17 marzo 2020, N. 18; GAU24255 – per il recupero e il rentroito delle indennità corrisposte ai lavoratori del settore agricolo ai sensi dell’art. 30 D.L. 17 marzo 2020, N. 18; GAU24256 – per il recupero e il rentroito delle indennità corrisposte ai lavoratori dello spettacolo ai sensi dell’art. 38 D.L. 17 marzo 2020, N. 18.
Ai citati conti viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero indebiti per prestazioni”, il codice bilancio di nuova istituzione: “1170 – recupero indennità una tantum – emergenza COVID-19 di cui agli articoli 27,28,29,30,38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – GAU”.
Gli importi relativi alle partite di cui trattasi che, a fine esercizio, risultino ancora da definire, saranno imputati al conto esistente GAU00030, mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura “recupero indebiti per prestazioni”.
Il codice bilancio sopra menzionato, evidenzierà anche eventuali crediti divenuti inesigibili, nell’ambito del partitario del conto GPA00069.
I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.
Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge n. 18/2020 non concorrono alla formazione del reddito complessivo, ai sensi del TUIR.
Si riporta, in allegato, la variazione intervenuta al piano dei conti (Allegato n. 1).
|