Chi è titolare dei benefici della legge 104 perché assiste un familiare con invalidità non ha diritto ad utilizzare, per scopi personali, i giorni di permesso dal lavoro, ottenuti dalla propria azienda.
Si tratta di una proibizione che si estende all’intera giornata e non soltanto, come spesso frainteso, agli orari in cui il dipendente starebbe stato altrimenti impegnato a prestare servizio per la rispettiva attività lavorativa.
Lo si deduce da quanto stabilito nel merito dalla Corte di Cassazione, la quale ha ribadito come, nel corso dello svolgimento dell’intera giornata, inclusa quindi anche la notte, il familiare che risulta titolare dei benefici della legge 104 non abbia facoltà di poter attuare differenti mansioni rispetto a quelle attinenti la prestazione di assistenza nei confronti del parente disabile o malato.
COSA RISCHIA CHI ABUSA DEI PERMESSI DELLA LEGGE 104?
In difetto, è possibile che si configuri una giusta causa di licenziamento in virtù dell’avvenuta violazione della fedeltà al proprio datore di lavoro.
Abusare, quindi, dei permessi connessi alla legge 104 equivale all’instaurazione di un comportamento considerato grave da parte del lavoratore, in quanto recante danno sia al sistema previdenziale pubblico, dal momento che ad anticipare l’indennità provvede l’INPS, che alla stessa azienda ed organizzazione lavorativa interna, venendo meno una risorsa appunto all’interno dell’ordinario ciclo produttivo.
Sono proprio queste le ragioni che hanno portato i giudici della Cassazione a ritenere, nei casi di abuso dei permessi legati alla 104, che sia giustificato il licenziamento in tronco, cioè senza alcun preavviso, del dipendente inadempiente.
COME PROVARE L’INADEMPIENZA DEL DIPENDENTE?
La sussistenza dell’inadempienza da parte del dipendente titolare dei benefici della legge 104 può essere provata in diversi modi: o tramite fotografie appositamente scattate da un collega di lavoro, oppure dalla relazione di un investigatore privato, o ancora dalla dichiarazione di un soggetto terzo che possa testimoniare di aver visto il dipendente in questione prestare attività diverse dall’assistenza, a fini personali o ricreativi.
Ovviamente, in caso sussista una dimostrazione comprovante la necessità oggettiva da parte del dipendente di uscire di casa (ad esempio, per comprare i medicinali necessari al familiare disabile o malato) il giudice, a condizione che la circostanza sia adeguatamente provata, non potrà fare a meno di considerarla una ragione valida e ammissibile a giustificare l’assenza.