Novità in materia di Pensioni d’invalidità

 

L’articolo 25 della legge n.114/14 – di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 – ha introdotto ulteriori novità per le persone invalide.

In particolare, nell’ambito delle provvidenze economiche concesse per invalidità civile sono stati disposti alcuni cambiamenti rilevanti alle norme, fino ad oggi in vigore, per quanto concerne i minori titolari di indennità di frequenza, indennità di accompagnamento e indennità di comunicazione.

1) Invalidi maggiorenni titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione: Il comma 6 della legge n. 114/14 (legge di conversione del decreto legge n.90/14) ha stabilito che sono attribuite al compimento della maggiore età, e senza ulteriori accertamenti sanitari, le prestazioni economiche concesse agli invalidi maggiorenni, (ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore).

I destinatari i questo beneficio sono:

– minori invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento;
– ciechi civili (di cui la legge 406/68 e legge 382/70);
– sordi civili titolari d’indennità di comunicazione;
– coloro a cui è stato concesso l’esonero a future visite di revisione da parte delle commissioni mediche per i controlli straordinari (legge 3 agosto 2009, n. 102).

Con il Messaggio n. 7382 dell’ 1 ottobre 2014, l’Inps ha fornito le istruzioni per l’attuazione di quanto previsto dalla legge n. 114 dell’11 agosto 2014 (di conversione del decreto legge n. 90/2014) a beneficio dei minori – già titolari di indennità di accompagnamento o comunicazione nonché quelli rientranti nelle previsioni di cui al DM 2 agosto 2007, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide o da sindrome di Down (comma 6 dell’art. 25) – in occasione del raggiungimento della maggiore età, prevedendo la sola necessità dell’accertamento dei requisiti socio-reddituali (modello AP70) per attribuire il diritto alle prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni. Diversamente da quanto previsto per l’indennità di frequenza (art. 25, comma 5), nella fattispecie in esame è quindi richiesto l’accertamento della sola sussistenza degli altri requisiti socio-reddituali previsti dalla legge. Tutti i destinatari delle nuove disposizioni saranno in ogni caso tenuti a presentare tempestivamente – al raggiungimento del 18° anno di età – il Modello AP70 che attesti il possesso dei requisiti socioeconomici previsti dalla normativa vigente. Ricorrendone i presupposti, le prestazioni saranno in tal modo erogate d’ufficio, con decorrenza dal compimento della maggiore età. La presentazione del Modello AP70 comporta soltanto la verifica dei requisiti socio-reddituali per l’erogazione delle prestazioni economiche destinate ai maggiori di 18 anni titolari di indennità di accompagnamento e comunicazione; quindi non è necessario presentare o compilare altra documentazione diversa dal modello sopra indicato (AP70).

2) Minori titolari d’indennità di frequenza: Il comma 5 della citata normativa stabilisce che ai minori titolari di indennità di frequenza – che abbiano presentato domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti al compimento della maggiore età – sono riconosciute, in via provvisoria, al compimento del 18° anno di età, le prestazioni concesse agli invalidi civili maggiorenni. Rimane fermo che, al raggiungimento della maggiore età, deve essere effettuata la visita di accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore. Riferimenti INPS Con messaggio 6512/2014, l’INPS sono state trasmesse le prime indicazioni riservandosi l’Inps di fornire ulteriori istruzioni operative: Messaggio del 8 agosto 2014, n.6512: Semplificazioni per i minori invalidi – Art. 25 D.L. 24 giugno 2014, n. 90. Con successivo messaggio e circolare, l’Inps fornisce ulteriori indicazioni per l’attivazione delle provvidenze economiche concesse per invalidità civile dopo il compimento dei 18 anni: Messaggio n. 7382 del 01-10-2014: Semplificazioni per i minori invalidi. Art. 25 del DL 24 giugno 2014, n.90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n.114 – Minori titolari d’indennità di accompagnamento o di comunicazione. Circolare n. 10 del 23-01-2015: D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114. Semplificazioni per i soggetti con invalidità. Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 Testo del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 144 del 24 giugno 2014), coordinato con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 (in questo stesso Supplemento ordinario – alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari.».

3) Revisioni : La Legge n. 114/2014, in sede di conversione del D.L. 90/2014, con il comma 6 bis dell’art. 25 ha introdotto importanti modifiche in materia di accertamento sanitario di revisione, stabilendo che “nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura” e che “la convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale”. Si evidenzia che, nella normativa previgente alla legge 114/2014, lo status relativo alla minorazione civile e all’handicap (legge 104/1992) decadeva in occasione della scadenza dei relativi verbali di accertamento anche se l’interessato era in attesa di visita di revisione, considerati, quindi, i ritardi di verifica della permanenza dei requisiti sanitari, alla scadenza indicata nel verbale venivano sospese le provvidenze economiche, si perdeva il diritto alle agevolazioni lavorative e non si poteva accedere ad altre agevolazioni finché non fosse stato definito un nuovo verbale di accertamento.

4) Accertamenti: le Commissioni mediche dell’INPS, in sede di espletamento delle revisioni, non saranno vincolate al disposto dell’art. 2, comma 3, del Decreto Ministro Tesoro del 20.09.1989, n. 293 che, limitatamente alle verifiche straordinarie, non permette di riconoscere una percentuale d’invalidità superiore a quella in precedenza determinata. In virtù delle modifiche apportate, le Commissioni saranno chiamate ad esprimersi non soltanto sulla permanenza o meno del grado d’invalidità precedentemente accertato, ma anche sul suo eventuale sopravvenuto aggravamento.

5) Esonero dalla ripetizione di visite di verifica o di controllo; Concorsi e assunzioni nella pubblica amministrazione; Certificato provvisorio di handicap grave finalizzato alle agevolazioni lavorative; Patenti di guida; Tempi massimi per la definizione dei verbali da parte della Commissione ASL. Riassumiamo brevemente le succitate modifiche:

a) Esonero dalla ripetizione di visite di verifica o di controllo. La legge 9 marzo 2006, n. 80 in tema di ripetizione delle visite di accertamento per soggetti che hanno patologie o menomazioni stabilizzate e non reversibili ha previsto, modificando l’articolo 97, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione siano esonerati da ogni visita medica finalizzata all’accertamento della permanenza della minorazione civile o dell’handicap, questo per evitare inutili duplicazioni di visite. L’articolo 25, comma 8 della nuova legge 114/2014 abroga il seguente periodo della succitata normativa: “I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all’accertamento della permanenza della minorazione civile o dell’handicap.” Rimane in vigore, pertanto, solo il periodo successivo: “Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato, le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed è indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione.” Conseguentemente, l’esonero dalla ripetizione di visite di verifica o di controllo spetta alle persone con disabilità stabilizzata o ingravescente, anche se non titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione, mentre il vigente decreto interministeriale 2 agosto 2007, che aveva elencato i gruppi di patologie esonerati da visita sarà da riformulare.

b) Concorsi ed assunzioni nella Pubblica Amministrazione. Sempre l’articolo 25 della legge 114/14, penultimo comma, interviene sulla legge 104/1992 e in particolare sull’articolo 20 concernente le prove d’esame nei concorsi pubblici e per l’abilitazione alle professioni, inserendo nuovo comma che stabilisce che una persona con invalidità uguale o superiore all’80% non sia tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista.

c) Certificato provvisorio di handicap grave finalizzato alle agevolazioni lavorative. La normativa previgente in materia di agevolazioni lavorative pone come condizione la presentazione del verbale di handicap con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/1992) e l’articolo 2, comma 2 del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324 (convertito alla legge 27 ottobre 1993, n. 423) prevede che qualora la Commissione medica non si pronunci entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, l’accertamento di handicap possa essere effettuato dal medico, in servizio presso l’Azienda Usl che assiste il disabile, specialista nella patologia dalla quale è affetta la persona con disabilità. L’accertamento produce effetti, ai fini della concessione dei benefici previsti dall’articolo 33, sino all’emissione del verbale da parte della commissione medica. Tale agevolazione riguarda solo i permessi lavorativi (art. 33, legge 104/1992) e non anche i congedi (art. 42, decreto legislativo 151/2001). Orbene, la legge 114/14 abbassa il limite previsto da 90 giorni a 45 ed autorizza, altresì, le Commissioni a rilasciare un certificato provvisorio, valido fino all’emissione di quello definitivo, già a fine visita, estendo al contempo la validità anche ai congedi retribuiti prima esclusi.

d) Patente di guida e parcheggi. Si ricorda che l’idoneità alla guida e l’eventuale uso di particolari adattamenti sono stabiliti da una apposita Commissione medica locale di cui fanno parte un medico ed un ingegnere della motorizzazione civile. Con la nuova normativa viene ammessa la possibilità per l’interessato di chiedere la presenza, nel corso della valutazione dell’idoneità, di un esperto di un’associazione di persone con disabilità da lui individuata. Inoltre viene previsto che, qualora all’esito della visita la commissione medica locale certifichi che il conducente presenti situazioni di mutilazione o minorazione fisica stabilizzate e non suscettibili di aggravamento ne’ di modifica delle prescrizioni o delle limitazioni in atto, i successivi rinnovi di validità della patente di guida posseduta potranno essere esperiti secondo le procedure ordinarie ovvero senza passare per la commissione. Anche la durata della patente sarà per previsione della nuova normativa quella comunemente disposta per tutti gli altri detentori di licenza di guida. Infine, sul tema dei parcheggi la nuova norma dispone per i Comuni l’obbligo, anche nell’ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, di predisporre un numero di posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno.

e) Tempi massimi per la definizione dei verbali da parte della Commissione ASL Con la nuova normativa il limite per la definizione dei verbali da parte della Commissione ASL viene ridotto da 180 a 90 giorni. Pertanto, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda la Commissione dovrà pronunciarsi rispetto allo status di handicap, il verbale dovrà comunque essere trasmesso all’INPS per la convalida definiva.

Da notare: nel testo convertito in legge è stato anche soppresso l’obbligo di presentare domanda amministrativa per il diritto alle prestazioni economiche come maggiorenni, quindi si può dedurre che il riconoscimento di tali prestazioni sia automatica. Con Messaggio n. 6512 dell’08-08-2014 l’Inps, che fornisce le indicazioni operative, ha comunicato che sul sito Internet dell’Istituto, nella sezione Modulistica, è stato pubblicato il modello “Domanda di invalidità civile”, integrato alla luce delle nuove disposizioni, che sarà possibile presentare direttamente online. Al momento, la presentazione di questa tipologia di domanda è disponibile all’interno dell’area dedicata agli enti di patronato nel portale dell’Istituto http://www.inps.it/.