Pensione di vecchiaia: requisiti più leggeri, per chi?

Di seguito, si riportano le possibilità che permettono di alleggerire i requisiti richiesti per raggiungere il trattamento di vecchiaia.

1) DEROGA AMATO

In base alla legge Amato (D.lgs. 503/1992), ancora valida, e così come convalidato da una circolare INPS (n. 16/2013), possono raggiungere la pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi chi possiede i seguenti requisiti:

– possesso di 15 anni di contributi collocati prima del 31 dicembre 1992;

– alternativamente, possesso di 15 anni di contribuzione, in qualsiasi data collocati, congiuntamente al possesso di 25 anni di anzianità contributiva (ciò comporta che il primo contributo debba risalire ad almeno 25 anni precedenti la data della pensione), e di 10 anni lavorati discontinuamente;

– alternativamente, autorizzazione ai contributi volontari richiesta precedentemente al 31 dicembre 1992.

L’età che risulta utile al pensionamento è quella vigente per l’ordinaria pensione di vecchiaia e cioè, rispettivamente:

– 66 anni e 7 mesi per gli uomini e le lavoratrici pubbliche;

– 66 anni e 1 mese per le lavoratrici autonome;

– 65 anni e 7 mesi per le lavoratrici dipendenti del settore privato.

2) OPZIONE CONTRIBUTIVA DINI

I soggetti che possiedono almeno 15 anni di contributi, ma non hanno nessuno dei requisiti della Deroga Amato, hanno comunque la possibilità di raggiungere la pensione di vecchiaia scegliendo il calcolo contributivo dell’assegno, opzione ancora valida grazie all’Opzione Contributiva Dini (L. 335/1995).

Per potersi avvalere di questa Opzione contributiva, tuttavia, sono necessari i seguenti requisiti:

– possesso di almeno 15 anni di contributi;

– possesso dell’età minima per la pensione di vecchiaia;

– meno di 18 anni di contributi collocati precedentemente al 31 dicembre 1995;

– almeno 5 anni versati in seguito al 31 dicembre 1995.

L’Opzione contributiva può venire esercitata direttamente al momento del pensionamento, perché, una volta manifestata, non può più essere revocata.

3) COMPUTO NELLA GESTIONE SEPARATA

I soggetti che possiedono i medesimi requisiti dell’Opzione Contributiva Dini, nel caso siano iscritto alla Gestione Separata, hanno la possibilità di optare per il computo in questa stessa gestione, sommando, quindi, senza costi, tutti i contributi posseduti nelle altre casse a quelli versati nella Gestione Separata, al fine, in questo modo, di ottenere la pensione di vecchiaia.

Il cumulo può rivelarsi comunque conveniente per chi possiede contributi “spezzati” in casse diverse, al fine di ottenere un’unica pensione, con requisiti alleggeriti, pur a fronte del calcolo dell’assegno con il metodo contributivo.

4) VECCHIAIA CONTRIBUTIVE

Chi è iscritto alla Gestione Separata, oltre a chi non possiede contributi collocati precedentemente al 1996, può accedere al trattamento di vecchiaia con requisiti più leggeri grazie alla cosiddetta pensione di vecchiaia contributiva. In questo caso, infatti, i requisiti per il rispettivo raggiungimento sono:

– almeno 70 anni e 7 mesi di età;

– un minimo di 5 anni di contributi.

Attenzione, però, in quanto il trattamento viene interamente calcolato con il sistema contributivo.

5) PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA

La restante modalità per raggiungere la pensione di vecchiaia a condizioni più ‘leggere’ viene data ai lavoratori che hanno un’invalidità superiore all’80%. Qui, il requisito non è, però, quello contributivo, ma quello anagrafico.

Hanno, infatti, la possibilità di ottenere la pensione di vecchiaia anticipata rispettivamente:

– gli uomini, con invalidità superiore all’80%, al raggiungimento di 60 anni e 7 mesi di età;

– le donne, con invalidità superiore all’80%, al raggiungimento di 55 anni e 7 mesi di età.

I requisiti, con riferimento ai non vedenti, sono rispettivamente di 55 anni e 7 mesi e 50 anni e 7 mesi.

La pensione di vecchiaia anticipata non può, invece, essere fruita dai dipendenti pubblici.