Regole per le visite fiscali INPS:
- Certificato medico per malattia
Non appena compaiono i primi sintomi di malattia, i dipendenti pubblici e privati devono avvisare della loro assenza dal lavoro e richiedere entro 2 giorni il certificato medico malattia presso il proprio medico curante.
Il certificato medico malattia deve riportare i giorni di prognosi che il medico ritiene necessari per la guarigione, questo viene trasmesso all’ Inps dallo stesso medico e al dipendente viene fornito il numero di protocollo che documenta l’avvenuto invio. Nel caso in cui entro tali giorni non si è guarito allora bisogna richiedere il certificato medico che prolunghi il periodo di malattia.
2.Orari delle visite fiscali
Il dipendente pubblico o privato deve ricordarsi di restare a casa durante un orario ben specifico per eventuali visite dell’medico dell’Inps, per non incorrere in eventuali sanzioni o provvedimenti disciplinari:
a)Dipendenti privati
Le fasce orarie di orarie di reperibilità previste per i lavoratori del settore privato sono:
- mattina: dalle ore 10.00 alle ore 12.00;
- pomeriggio: dalle ore 17.00 alle ore 19.00.
I lavoratori hanno l’obbligo di trovarsi presso l’indirizzo di domicilio indicato in precedenza sul certificato medico di malattia in queste determinate fasce orarie per non incorrere in provvedimenti a causa della loro assenza.
b)Settore pubblico
Le visite fiscali per i dipendenti pubblici ora è a carico dell’Inps e non più dell’Asl come in passato. Le nuove regole consistono che le visite fiscali potranno essere svolte sistematicamente e anche in modo ripetitivo; nel corso della stessa malattia o della stessa giornata e anche in prossimità di giorni festivi o di riposo settimanale. Le fasce di reperibilità per i lavoratori del settore pubblico sono:
- mattina: dalle 9.00 alle 13.00;
- pomeriggio: dalle 15.00 alle 18.00.
Sia per i lavoratori del settore pubblico che privato le visite fiscali possono essere effettuate anche di sabato, domenica e festivi, rispettando sempre gli stessi orari.
Nella normativa sono previste alcune circostanze che danno la possibilità al lavoratore di essere esonerato dall’obbligo della reperibilità. (Circolare INPS numero 95 del 7 giugno 2016).
3.Visite fiscali: chi è escluso dalla reperibilità
Il Decreto della presidenza del consiglio dei ministri del 18 dicembre 2009 n. 206 determina le categorie dei dipendenti esclusi dall’obbligo visita fiscale, che sono affetti da:
- Patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- Infortuni sul lavoro Inail: vi è l’obbligo di reperibilità solo se la reperibilità nelle fasce orarie è prevista dai contratti collettivi;
- Malattie professionali Inail per le quali è stata riconosciuta la Causa di Servizio Inail: vi è l’obbligo di reperibilità solo se la reperibilità nelle fasce orarie è prevista dai contratti collettivi;
- Stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
- Invalidità pari o superiore al 67%.
4.In caso di assenza del lavoratore cosa accade?
Se il medico dell’INPS fa visita al lavoratore ammalato durante queste fasce orarie e non lo trova a casa lascia un avviso con il quale si invita il lavoratore a presentarsi in una determinata data presso gli ambulatori della Struttura territoriale INPS di competenza.
Se lavoratore, entro 10 giorni, non si reca negli ambulatori dovrà presentare un’adeguata documentazione che giustifichi l’assenza. Il lavoratore che è irreperibile durante gli orari della visita fiscale incorre in sanzioni. La perdita al 100% del trattamento economico per i primi 10 giorni di malattia, nel caso in cui il lavoratore è assente anche alla seconda visita fiscale viene applicata una riduzione del 50% del trattamento economico per il residuo periodo. Si interromperà il periodo di malattia, in caso di assenza alla terza visita fiscale.
Visita fiscale: esenzioni
Ci sono dei casi in cui il lavoratore può essere assente alla visita.Nel settore privato il lavoratore può assentarsi dal proprio domicilio per:- gravi motivi personali o familiari;
- necessità di sottoporsi a visite mediche generiche urgenti e ad accertamenti specialistici;
- cause di forza maggiore.
Nel settore pubblico,il lavoratore può assentarsi per i seguenti motivi:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al Dpr. 30 dicembre 1981, n. 834;
- stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.